Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente


Comune di Davoli (CZ)

   

 

 

 

                    

 

 

                  

 

 

 

Ufficio Anagrafe

Anagrafe, termine derivante dal greco  "Anagrajh" , significa propriamente registrazione di tutti gli abitanti di un determinato territorio.
Il servizio anagrafico è la funzione amministrativa dello Stato che ha come fine quello di provvedere alla regolare tenuta del registro della popolazione. Quest'ultimo rappresenta l'archivio in cui sono iscritti tutti coloro che insistono su un determinato territorio in riferimento al concetto giuridico di residenza . L'Anagrafe non registra soltanto le posizioni dei cittadini residenti nel comune ma anche quelle relative ai cittadini italiani che dimorano abitualmente all'estero e sono iscritti nell'A.I.R.E. ( Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).
La materia anagrafica è disciplinata dalla Legge 24 dicembre 1954 n.1228 e dal DPR 30 maggio 1989 n.223,  mentre per l'A.I.R.E. si fa riferimento alla legge 27 ottobre 1988, n.470 ed al suo regolamento, DPR 6 settembre 1989, n.323
L'Anagrafe riveste una funzione strumentale all'esercizio dell'attività amministrativa in quanto essa necessita continuamente di una esatta individuazione della popolazione.
Il comune è l'Ente territoriale più vicino al cittadino e l'anagrafe con la sua finalità giuridico-amministrativa rappresenta il mezzo più attendibile per realizzare l'interesse della pubblica amministrazione ad avere certezza sui movimenti della popolazione e la sua composizione. L'Ufficiale d'Anagrafe istituzionalmente è chiamato a trattare dati riguardanti  le generalità, lo stato civile, la composizione familiare, l'identità e gli indirizzi dei cittadini, dati che consentono il corretto espletamento di numerosi servizi amministrativi quale, ad esempio, una giusta programmazione socio-economica.

- Carte d'identità: si occupa del rilascio della carta d'identità a tutti i cittadini, anche ai minori. Si ricorda che la validità della carta è fissata, attualmente, in anni 10 per i cittadini maggiorenni, in anni 3 per i minori di età da 0 a 3 anni, in anni 5 per i minori di età da 3 a 18 anni. Per il rilascio è necessario presentare 3 foto tessera, uguali e recenti, la ricevuta del versamento di €. 5,16 per nuovo rilascio o rilascio alla scadenza prevista, di €. 10,33 per rilascio duplicato (in seguito a smarrimento o furto allegare la denuncia fatta alla Stazione dei Carabinieri) su C/C postale n. 12406880, restituire la vecchia carta d'identità.

- Autentica di firme: si occupa delle autentiche di firma che servono a comprovare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del Pubblico Ufficiale appositamente incaricato dal Sindaco. Le competenze del funzionario incaricato in materia di autentica di firma sono limitate da precise norme di riferimento e nei casi espressamente previsti dalla legge; il funzionario non può intervenire in maniera generalizzata.

L'autenticazione di firma può essere effettuata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ulteriori norme speciali, per:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerenti fatti, stati, qualità dei quali il richiedente è a diretta conoscenza o istanze rivolte a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi (vedi la scheda informativa nella sezione "approfondimenti" di questa scheda);

- domande a soggetti pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi);

- passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli), ai sensi dell'art. 7 della Legge 248/2006 (vedi la scheda informativa nella sezione "approfondimenti" di questa scheda);

 - nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale (ai sensi dell'art. 39 del Codice di procedura penale);

- consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale (ai sensi dell'art. 31 della Legge 184/1983);

- le procedure di elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti, nonché dei revisori dei conti (sulla busta contenente la scheda di valutazione, ai sensi del D.P.R. n. 169 dell'8/7/2005).

Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a:

  • dichiarazioni d'impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe, consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco: in questi casi è necessario rivolgersi ad un notaio.
  • non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana; pertanto all'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione. 

 

Si ricorda che se le dichiarazioni o le istanze sono rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici non è necessaria l'autentica di firma. In questo caso è possibile firmare direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via fax o posta, allegando la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido.

Costo del procedimento:

Autentiche in bollo: € 16,00 per marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria
Autentiche in carta semplice: € 0,26 per diritti di segreteria esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede specifica esenzione dall'imposta di bollo (es.: autentica di firma per delega ritiro pensione di invalidità).
Autentica di firma esente da bollo e da diritti di segreteria: esclusivamente su documenti relativi a pratiche di adozione.

E' necessaria la presenza della persona interessata, in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento, in corso di validità.
Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore.
Per gli interdetti la firma è apposta dal tutore, previa verifica del decreto di nomina.
Per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".
Per i cittadini che per gravi motivi sono impossibilitati a presentarsi personalmente allo sportello, ma sono capaci di intendere e volere, l'ufficio Anagrafe può inviare un incaricato a domicilio, su appuntamento, presso l'abitazione o la casa di riposo, situati all'interno del territorio comunale di competenza.
Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del Pubblico Ufficiale del Comune deve essere poi "legalizzata e apostillata" dal competente ufficio della Prefettura
.

approfondimenti:

 Riferimenti normativi: - D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972 n. 642
- Legge 4/5/1983 n. 184
- Legge n. 248/2006, art. 7
- D.P.R. 8/7/2005 n. 169

- Autentica di copia: Le autentiche di copia servono a comprovare l'autenticità della copia di un documento e pertanto possono sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge.
La copia del documento, oltre che dall'Ufficio Anagrafe, può anche essere autenticata:
- dal funzionario addetto a ricevere la documentazione nell'ambito del procedimento in corso;
- dal funzionario che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale;
- dal notaio;
- dal segretario generale comunale;
- dal cancelliere del Tribunale.

In alternativa all'autentica di copia del documento (ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000), l'interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta che la copia è conforme all'originale (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000), solo se riguarda:
- la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione;
- la copia di una pubblicazione;
- titoli di studio e di servizio;
- documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Si ricorda che se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è da presentare a una Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici, la dichiarazione è firmata dall'interessato direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure è firmata e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Queste dichiarazioni, se prodotte a privati, necessitano di autentica di firma.

Costo del procedimento:

Autentiche in bollo:
- documento in formato A4 fino a 4 facciate/fogli: € 16,00 per marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria per documento;

stemma

COMUNE DI DAVOLI

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